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PREMESSA
La
corretta applicazione delle norme europee nel caso della marcatura CE
degli aggregati per calcestruzzi, assume unimportanza proporzionale
alla complessità del quadro normativo vigente. Linsieme delle
norme è rappresentato dalla convivenza e la rapida successione
di circolari informative, disposizioni e normative emanate da livelli
legislativi a diversa competenza (Europa, Stato, Regioni), cui fanno seguito
provvedimenti attuativi da parte dei Ministeri di pertinenza e degli Enti
preposti alla normativa tecnica. Tale quadro normativo pone in difficoltà
gli operatori del settore che devono adeguare la produzione, i controlli
e la vendita facendo riferimento a norme spesso complesse e, talvolta,
contraddittorie. Un aiuto agli operatori viene fornito dalle associazioni
di categoria che, numerose, si sono attivate per offrire ai propri associati
una serie di Linee Guida per affrontare una valida attuazione delle norme.
Questo articolo è un contributo alla comprensione dei riferimenti
normativi relativi alla marcatura CE degli aggregati per calcestruzzi.
Tra le normative di riferimento, funge da base di partenza la direttiva
89/106, che impone a tutti i prodotti immessi sul mercato e destinati
alle costruzioni, la marcatura CE. Il mandato della UE M/125 stabilisce
che anche gli aggregati per calcestruzzo siano sottoposti a tale direttiva
e, in particolare, che tutti gli inerti messi in commercio dopo il 1 giugno
2004 debbano avere la marcatura CE.
Tutto questo è regolato a livello nazionale dai DPR 21 aprile 1993,
n.246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione e 10 dicembre 1997, n. 499 Regolamento recante norme di attuazione
della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE
in materia di prodotti da costruzione.
La marcatura
CE verrà assegnata secondo due diversi livelli di severità:
Livello 4 : (più semplice)
per gli inerti impiegati in uso a basso rischio di sicurezza. In questo
caso è necessario avere un Sistema di Controllo del Processo, in
pratica un Sistema Qualità, anche non certificato, eseguire tutte
le prove previste dalla norma, rispettare i valori limite imposti dalla
norma stessa.
Livello 2 + : (più complesso)
per gli inerti impiegati in uso ad alto rischio di sicurezza. In questo
caso è necessario avere un Sistema di Controllo del Processo, certificato,
eseguire tutte le prove previste dalla norma, rispettare i valori limite
imposti sempre dalla norma.
Anche se non
formalmente comunicato, è stata data indicazione che il livello
di attestazione (2+ o 4) sarà definito direttamente o dalle Direzioni
Lavori, o dai progettisti o nei contratti e nei capitolati di appalto.
Sarà quindi il Committente che definirà quale livello di
attestazione dovrà avere il fornitore di inerti; il livello 2+
sarà richiesto in tutte le opere pubbliche di un certo impegno.
Al produttore di inerti che commercializza il suo prodotto si chiede di:
- applicare
un Sistema di controllo del Processo, molto simile al Sistema Qualità,
in Azienda;
- capire
a quali usi questo può essere destinato per individuare le norme
da rispettare e le prove minime da eseguire;
- certificarsi
con un organismo notificato per il sistema 2 +;
- sottoscrivere
unauto dichiarazione per il sistema 4.
DALLA
NORMATIVA EUROPEA A QUELLA ITALIANA
Al fine di
eliminare gli ostacoli relativi al libero scambio delle merci in Europa,
rappresentati dalle diverse normative tecniche in vigore nei Paesi membri
dellUnione Europea, dal 1985 il Consiglio delle Comunità
Europee ha optato per un sistema flessibile di normative tecniche che
concentra lattenzione sui soli aspetti essenziali del prodotto.
In questo contesto le direttive europee in tema di libera circolazione
sono state caratterizzate da:
- definizione
dei requisiti essenziali cui i prodotti devono conformarsi;
- predisposizione
di norme europee armonizzate al fine di trasformare i requisiti essenziali
in requisiti di prestazione;
- attestazione
di conformità di ciascun prodotto alla sua norma specifica attraverso
un sistema di marcatura: il marchio CE.
Per quanto
riguarda la categoria dei prodotti da costruzione, il processo di armonizzazione
della normativa tecnica ha previsto lemanazione, nel 1989, della
Direttiva 89/106. Nella direttiva si prevede che i prodotti da costruzione
abbiano caratteristiche tali da garantire che lopera, o parte di
essa, risponda a requisiti generali di sicurezza. Tali requisiti essenziali
sono stati poi oggetto di ulteriori precisazioni attraverso i documenti
interpretativi che hanno armonizzato la terminologia ed i concetti
di base, i metodi di calcolo e quelli di prova, creando un riferimento
per una successiva emanazione di norme armonizzate. Lattività
di predisposizione di norme armonizzate vere e proprie è svolta
dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) che agisce sulla base di
un preciso incarico ricevuto dalla Commissione Europea. Tale incarico
è il cosiddetto Mandato attraverso il quale si stabiliscono le
caratteristiche di prestazione che dovranno essere prese in considerazione
dalle norme armonizzate per ogni prodotto ed il sistema di attestazione
di conformità relativo.
Nel caso degli aggregati la Direttiva 89/106 ha dato vita al Mandato M125.
Il CEN, nellambito dell M125, ha individuato nella norma relativa
ad ogni famiglia di prodotti, le caratteristiche essenziali per quei tipi
particolari di aggregati, non tenendo in considerazione le caratteristiche
prestazionali irrilevanti.
Il CEN ha individuato come rilevanti, ai fini del rispetto dei requisiti
essenziali, le seguenti proprietà:
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Fig.
1 - UNI-EN 993-1 (ANALISI GRANULOMETRICA PER STACCIATURA)
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In base alle
proprietà essenziali suddette ed in base al Mandato ricevuto, il
CEN ha elaborato le seguenti norme:
- EN 12620
Aggregati per il calcestruzzo
- EN 13043
Aggregati per miscele bituminose
- EN 13055-1
Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte
- EN 13055-2
Aggregati leggeri per miscele bituminose
- EN 13139
Aggregati per malta
- EN 13242
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per
limpiego in opere di ingegneria civile
- EN 13383
Aggregati per opere di protezione
- EN 13450
Aggregati per massicciate ferroviarie
Le norme
armonizzate sono state redatte tenendo conto delle esigenze, delle condizioni
ambientali e della pratica duso delle diverse nazioni europee. Esse
non escludono che a livello nazionale siano emanate, con un provvedimento
ministeriale, delle istruzioni complementari allo scopo di adeguare alcune
parti della norma alla pratica duso consolidata e valida ove gli
aggregati sono utilizzati; ad esempio in Italia le istruzioni complementari
per lapplicazione delle norme armonizzate potrebbero prevedere di
non considerare obbligatoria lesecuzione della prova di valutazione
della percentuale di conchiglie negli aggregati, in quanto in Italia a
differenza di altri Paesi del Nord Europa, non si usano aggregati di origine
marina. Allo stesso modo in Italia non è obbligatoria la prova
di usura agli pneumatici chiodati dal momento che nel nostro Paese non
è previsto lutilizzo di tali pneumatici; quindi pur trattandosi
di una caratteristica armonizzata, cioè che si riferisce alle norme
EN, non viene misurata perché non contemplata dalla legislazione
nazionale del prodotto (NPD: nessuna prestazione determinata). Ci sono
inoltre delle categorie dette NR (nessun requisito) che possono essere
utilizzate per quelle proprietà che non sono richieste per tutte
le destinazioni duso. Ad esempio il valore della prova Los Angeles
è richiesto solo per calcestruzzi ad elevata resistenza, e quindi
per le altre applicazioni può essere dichiarata la categoria NR.
ATTESTAZIONE
DI CONFORMITA' (MARCHIO CE)
E la
procedura mediante la quale viene dichiarata la conformità del
prodotto alle specificazioni tecniche delle norme armonizzate che lo riguardano.
Nel caso degli aggregati, come si è già detto, i sistemi
di attestazione di conformità sono due e sono stabiliti in base
alla sicurezza dellopera:
- livello
2+ è il più restrittivo ed è destinato a trovare
applicazione nelle opere che richiedono un elevato grado di sicurezza:
In questo caso è richiesta la dichiarazione di conformità
rilasciata dal produttore sulla base di prove iniziali; inoltre è
previsto lintervento di un organismo notificato che effettui la
sorveglianza sul controllo del processo di produzione;
- livello
4 viene applicato per tutti gli altri casi che non siano rientrati nellambito
del livello 2+. In questo caso è richiesta la sola dichiarazione
di conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove
iniziali e del controllo del processo di produzione effettuato sotto
la propria responsabilità.
In Italia
il Ministero competente non ha ancora definito le modalità di individuazione
delle opere ad elevati requisiti di sicurezza; è quindi il produttore
che sceglie di adottare luno o laltro sistema; mentre in alcuni
paesi, come ad esempio in Spagna e ed Austria, è stato stabilito
di attenersi solo allattestazione di conformità più
restrittiva (2+).
IL
CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI AGGREGATI
Con lentrata
in vigore del nuovo quadro normativo i produttori sono tenuti a dichiarare
le caratteristiche degli aggregati che producono, e a garantirne la rispondenza
ai requisiti dichiarati. Il presupposto perché il produttore possa
rilasciare la dichiarazione di conformità, è rappresentato
da:
- realizzazione
di prove iniziali;
- avvio
di un sistema di controllo del processo di produzione.
Le prove
iniziali hanno lo scopo di caratterizzare e designare il prodotto
in funzione della sua possibile destinazione duso. Al fine di garantire,
in maniera costante nel tempo, la rispondenza degli aggregati ai requisiti
previsti dalla norma, esse devono essere ripetute in caso di ogni:
- nuova
fonte di estrazione di aggregato;
- variazione
della natura delle materie prime;
- variazione
delle condizioni di lavorazione tale da far variare le proprietà
dellaggregato.
Il controllo
del processo di produzione, indicato tecnicamente come CPF
(Controllo di Produzione in Fabbrica), è descritto in 9 punti ai
quali il produttore deve conformarsi per poter applicare la marcatura
CE alla propria produzione:
Di seguito
vengono approfonditi i punti che interessano, oltre che il produttore,
gli eventuali laboratori subappaltati.
Punto 2: ogni produttore deve redigere e tenere aggiornato un manuale
di controllo della produzione che definisca le procedure per soddisfare
le esigenze dei 9 punti. I documenti che costituiscono il CPF sono, in
genere:
- il manuale
di qualità;
- il piano
di controllo dei prodotti;
- le procedure
operative e di controllo;
- le schede
di istruzione;
- i moduli
di registrazione.
Se
il fornitore decide di subappaltare una o più operazioni, dovrà
definire le modalità di gestione del subappalto: definizione delloperazione
subappaltata, preventivo, buono dordine, modalità di ricezione,
etc. In ogni caso il produttore conserva la responsabilità di tutte
le prestazioni appaltate.
Punto 4:
il produttore deve pianificare lesecuzione delle prove rispettando
le frequenze minime e i piani di controllo definiti dalla norma. Sia che
realizzi direttamente le prove, o che le subappalti parzialmente o totalmente,
il produttore deve conservare le registrazioni dei risultati e dare evidenza
del controllo della loro conformità. Naturalmente il produttore
è responsabile della corretta metodologia dei prelievi, delle prove
e dei sistemi di controllo adottati. Il fornitore deve precisare per ciascuno
dei suoi prelievi: il luogo, la data, il nome della persona che ha effettuato
il prelievo, la denominazione del prodotto. La frequenza delle prove è
comunque necessariamente definita in un piano di controllo; la norma prevede
la possibilità di variare le frequenze specificate sotto riserva
di giustificare tecnicamente queste modifiche. Le frequenze potranno sia
essere aumentate nel caso siano riscontrate anomalie di produzione, che
diminuite nel caso in cui si constati un elevato grado di costanza nella
produzione.
Punto 6: per non conformità di un aggregato si intende
uno scostamento rispetto ai valori caratteristici e prestazionali previsti
dalla norma e/o dai valori dichiarati alla vendita e/o richiesti dal cliente.
Quando un controllo o una prova, rivelano che un prodotto è non
conforme occorre:
- sottoporlo
ad una diversa metodologia di produzione;
- destinarlo
ad un utilizzo per il quale risulti conforme;
- rigettarlo
ed identificarlo come non conforme.
Il
produttore deve registrare tutti i casi di non conformità, ricercarne
la causa e, se necessario, intraprendere unazione correttiva.
I
RISVOLTI OPERATIVI DELLA NORMA UNI EN 12620 AGGREGATI PER CALCESTRUZZO
Per lapplicazione in Italia della EN 12620 sono in corso di elaborazione
due norme:
- la UNI
8520-1 che definisce le caratteristiche che devono essere dichiarate
e garantite dal produttore di aggregati;
- la UNI
8520-2 che definisce i requisiti minimi necessari che laggregato
deve possedere in funzione della destinazione finale del calcestruzzo;
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Fig.
2 - UNI-EN 993-9 (VALUTAZIONE DEI FINI: PROVA
DEL BLU DI METILENE)
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Gli aggregati
destinati alla produzione di calcestruzzi possono provenire da giacimenti
naturali e rocce frantumate (secondo la nuova
norma sia i materiali tal quali, che quelli frantumati vengono designati
come naturali), idonee scorie industriali, materiale
di riciclo, da demolizione e artificiale ottenuto mediante specifiche
lavorazioni.
Gli aggregati devono essere designati come segue:
a) provenienza (nome della cava o del punto di estrazione) e produttore.
Se il materiale è stato ripreso in un deposito o lavorato meccanicamente,
sia la fonte che il deposito devono essere dichiarati;
b) indicazioni sulla natura petrografia. Descrizione sintetica delle caratteristiche
petrografiche (UNI EN 932-3);
c) dimensione granulometrica degli aggregati secondo la UNI EN 12620.
Tutti gli aggregati devono essere designati in base alla loro dimensione
inferiore (d) e superiore (D),con la seguente denominazione: aggregato
d/D. I filler, aggregati prevalentemente passanti allo staccio 0.063,
sono classificati in funzione dei trattenuti sugli stacci 2, 0.125, 0.063.
Il produttore oltre a fornire la designazione
d/D deve dichiarare la relativa categoria granulometrica G, definita in
funzione della granulometrica dellaggregato e della percentuale
passante agli stacci D e d (UNI 12620 4.3).
Laggregato può essere designato mediante una descrizione
di questo tipo:
- (granulometria)
(categoria) (origine) (frantumazione) costituito da (petrografia) proveniente
da (giacimento) ed eventualmente rimaneggiato in (deposito); esempi:
- Aggregato
0/31.5 mm, GA 85 naturale non frantumato, costituito da ghiaie e sabbie
fluviali con litologia mista prevalentemente calcarea e dolomitica proveniente
dalla cava Sabbione.
- Aggregato
0/2 mm, GF85 naturale frantumato, costituito da frammenti di rocce calcaree
provenienti da dalla cava Calcare e di rocce plutoniche
provenienti dalla cava Plutone.
- Aggregato
4/10 GC85/20 GT15 mm naturale/riciclato frantumato, costituito da calcestruzzi
strutturali demoliti e calcari selciferi provenienti dalla cava Selci.
Tutti gli
aggregati devono essere designati in base alla loro dimensione inferiore
(d) e superiore (D), le dimensioni dellaggregato devono essere specificate
da una coppia di stacci scelti dalla serie di base o dalla serie di base
più la serie 1, oppure dalla serie di base più la serie
2. La designazione dellaggregato secondo la UNI 12620, in base al
diametro minimo e massimo di una frazione di aggregato differisce dal
sistema precedentemente usato in Italia: la UNI 12620 richiede la presenza
di granuli sopravaglio e sottovaglio rispetto alle dimensioni nominali;
da questo scaturisce la seguente terminologia:
Queste definizioni non considerano semplicemente il diametro massimo e
minimo dei vagli di selezione, ma richiedono anche un attento controllo
delle cosiddette code cioè delle percentuali di prodotti
trattenuti e passanti dai vagli ai due estremi e delle caratteristiche
intermedie.
Quando si verifica la produzione almeno il 90% delle granulometrie, esaminando
lotti diversi in un periodo massimo di 6 mesi, dovrà rientrare
nei limiti specificati per le tolleranze rispetto alle granulometrie tipiche
dichiarate dal fornitore.
Il contenuto dei fini, ovvero la percentuale passante allo staccio 0.063
mm, deve essere dichiarata dal fornitore.
Quei prodotti che pur provenendo da depositi alluvionali, sono il risultato
sia di un processo di selezione, sia di frantumazione, devono essere considerati,
al fine di valutare il contenuto di passante, come aggregati frantumati
solamente se prevale la parte frantumata.
BIBLIOGRAFIA
- Linee
guida per la marcatura CE degli aggregati. A cura di: ATECAP e A.N.E.P.L.A.
Ed. Edizioni Pei srl.
- Raccolta
di linee guida su calcestruzzo preconfezionato, calcestruzzo strutturale
ad alta resistenza, calcestruzzo strutturale. A cura di: Presidenza
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico
Centrale. Progetto Ulisse, AITEC, ASSOBETON, ATECAP. Ed La Fiaccola
srl.
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