LA MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI PER CALCESTRUZZO

Emanuela Croce
Enco Srl - Ponzano Veneto (TV)
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PREMESSA

La corretta applicazione delle norme europee nel caso della marcatura CE degli aggregati per calcestruzzi, assume un’importanza proporzionale alla complessità del quadro normativo vigente. L’insieme delle norme è rappresentato dalla convivenza e la rapida successione di circolari informative, disposizioni e normative emanate da livelli legislativi a diversa competenza (Europa, Stato, Regioni), cui fanno seguito provvedimenti attuativi da parte dei Ministeri di pertinenza e degli Enti preposti alla normativa tecnica. Tale quadro normativo pone in difficoltà gli operatori del settore che devono adeguare la produzione, i controlli e la vendita facendo riferimento a norme spesso complesse e, talvolta, contraddittorie. Un aiuto agli operatori viene fornito dalle associazioni di categoria che, numerose, si sono attivate per offrire ai propri associati una serie di Linee Guida per affrontare una valida attuazione delle norme.

Questo articolo è un contributo alla comprensione dei riferimenti normativi relativi alla marcatura CE degli aggregati per calcestruzzi.
Tra le normative di riferimento, funge da base di partenza la direttiva 89/106, che impone a tutti i prodotti immessi sul mercato e destinati alle costruzioni, la marcatura CE. Il mandato della UE M/125 stabilisce che anche gli aggregati per calcestruzzo siano sottoposti a tale direttiva e, in particolare, che tutti gli inerti messi in commercio dopo il 1 giugno 2004 debbano avere la marcatura CE.

Tutto questo è regolato a livello nazionale dai DPR 21 aprile 1993, n.246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e 10 dicembre 1997, n. 499 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.


La marcatura CE verrà assegnata secondo due diversi livelli di severità:

Livello 4 : (più semplice) per gli inerti impiegati in uso a basso rischio di sicurezza. In questo caso è necessario avere un Sistema di Controllo del Processo, in pratica un Sistema Qualità, anche non certificato, eseguire tutte le prove previste dalla norma, rispettare i valori limite imposti dalla norma stessa.

Livello 2 + : (più complesso) per gli inerti impiegati in uso ad alto rischio di sicurezza. In questo caso è necessario avere un Sistema di Controllo del Processo, certificato, eseguire tutte le prove previste dalla norma, rispettare i valori limite imposti sempre dalla norma.


Anche se non formalmente comunicato, è stata data indicazione che il livello di attestazione (2+ o 4) sarà definito direttamente o dalle Direzioni Lavori, o dai progettisti o nei contratti e nei capitolati di appalto.

Sarà quindi il Committente che definirà quale livello di attestazione dovrà avere il fornitore di inerti; il livello 2+ sarà richiesto in tutte le opere pubbliche di un certo impegno.

Al produttore di inerti che commercializza il suo prodotto si chiede di:

  • applicare un Sistema di controllo del Processo, molto simile al Sistema Qualità, in Azienda;
  • capire a quali usi questo può essere destinato per individuare le norme da rispettare e le prove minime da eseguire;
  • certificarsi con un organismo notificato per il sistema 2 +;
  • sottoscrivere un’auto dichiarazione per il sistema 4.

DALLA NORMATIVA EUROPEA A QUELLA ITALIANA

Al fine di eliminare gli ostacoli relativi al libero scambio delle merci in Europa, rappresentati dalle diverse normative tecniche in vigore nei Paesi membri dell’Unione Europea, dal 1985 il Consiglio delle Comunità Europee ha optato per un sistema flessibile di normative tecniche che concentra l’attenzione sui soli aspetti essenziali del prodotto. In questo contesto le direttive europee in tema di libera circolazione sono state caratterizzate da:

  • definizione dei requisiti essenziali cui i prodotti devono conformarsi;
  • predisposizione di norme europee armonizzate al fine di trasformare i requisiti essenziali in requisiti di prestazione;
  • attestazione di conformità di ciascun prodotto alla sua norma specifica attraverso un sistema di marcatura: il marchio CE.

Per quanto riguarda la categoria dei prodotti da costruzione, il processo di armonizzazione della normativa tecnica ha previsto l’emanazione, nel 1989, della Direttiva 89/106. Nella direttiva si prevede che i prodotti da costruzione abbiano caratteristiche tali da garantire che l’opera, o parte di essa, risponda a requisiti generali di sicurezza. Tali requisiti essenziali sono stati poi oggetto di ulteriori precisazioni attraverso i “documenti interpretativi” che hanno armonizzato la terminologia ed i concetti di base, i metodi di calcolo e quelli di prova, creando un riferimento per una successiva emanazione di norme armonizzate. L’attività di predisposizione di norme armonizzate vere e proprie è svolta dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) che agisce sulla base di un preciso incarico ricevuto dalla Commissione Europea. Tale incarico è il cosiddetto Mandato attraverso il quale si stabiliscono le caratteristiche di prestazione che dovranno essere prese in considerazione dalle norme armonizzate per ogni prodotto ed il sistema di attestazione di conformità relativo.

Nel caso degli aggregati la Direttiva 89/106 ha dato vita al Mandato M125. Il CEN, nell’ambito dell’ M125, ha individuato nella norma relativa ad ogni famiglia di prodotti, le caratteristiche essenziali per quei tipi particolari di aggregati, non tenendo in considerazione le caratteristiche prestazionali irrilevanti.
Il CEN ha individuato come rilevanti, ai fini del rispetto dei requisiti essenziali, le seguenti proprietà:


Fig. 1 - UNI-EN 993-1 (ANALISI GRANULOMETRICA PER STACCIATURA)

In base alle proprietà essenziali suddette ed in base al Mandato ricevuto, il CEN ha elaborato le seguenti norme:

  • EN 12620 Aggregati per il calcestruzzo
  • EN 13043 Aggregati per miscele bituminose
  • EN 13055-1 Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte
  • EN 13055-2 Aggregati leggeri per miscele bituminose
  • EN 13139 Aggregati per malta
  • EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile
  • EN 13383 Aggregati per opere di protezione
  • EN 13450 Aggregati per massicciate ferroviarie

Le norme armonizzate sono state redatte tenendo conto delle esigenze, delle condizioni ambientali e della pratica d’uso delle diverse nazioni europee. Esse non escludono che a livello nazionale siano emanate, con un provvedimento ministeriale, delle istruzioni complementari allo scopo di adeguare alcune parti della norma alla pratica d’uso consolidata e valida ove gli aggregati sono utilizzati; ad esempio in Italia le istruzioni complementari per l’applicazione delle norme armonizzate potrebbero prevedere di non considerare obbligatoria l’esecuzione della prova di valutazione della percentuale di conchiglie negli aggregati, in quanto in Italia a differenza di altri Paesi del Nord Europa, non si usano aggregati di origine marina. Allo stesso modo in Italia non è obbligatoria la prova di usura agli pneumatici chiodati dal momento che nel nostro Paese non è previsto l’utilizzo di tali pneumatici; quindi pur trattandosi di una caratteristica armonizzata, cioè che si riferisce alle norme EN, non viene misurata perché non contemplata dalla legislazione nazionale del prodotto (NPD: nessuna prestazione determinata). Ci sono inoltre delle categorie dette NR (nessun requisito) che possono essere utilizzate per quelle proprietà che non sono richieste per tutte le destinazioni d’uso. Ad esempio il valore della prova Los Angeles è richiesto solo per calcestruzzi ad elevata resistenza, e quindi per le altre applicazioni può essere dichiarata la categoria NR.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' (MARCHIO CE)

E’ la procedura mediante la quale viene dichiarata la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche delle norme armonizzate che lo riguardano.

Nel caso degli aggregati, come si è già detto, i sistemi di attestazione di conformità sono due e sono stabiliti in base alla sicurezza dell’opera:

  • livello 2+ è il più restrittivo ed è destinato a trovare applicazione nelle opere che richiedono un elevato grado di sicurezza: In questo caso è richiesta la dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore sulla base di prove iniziali; inoltre è previsto l’intervento di un organismo notificato che effettui la sorveglianza sul controllo del processo di produzione;
  • livello 4 viene applicato per tutti gli altri casi che non siano rientrati nell’ambito del livello 2+. In questo caso è richiesta la sola dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali e del controllo del processo di produzione effettuato sotto la propria responsabilità.

In Italia il Ministero competente non ha ancora definito le modalità di individuazione delle opere ad elevati requisiti di sicurezza; è quindi il produttore che sceglie di adottare l’uno o l’altro sistema; mentre in alcuni paesi, come ad esempio in Spagna e ed Austria, è stato stabilito di attenersi solo all’attestazione di conformità più restrittiva (2+).

IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI AGGREGATI

Con l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo i produttori sono tenuti a dichiarare le caratteristiche degli aggregati che producono, e a garantirne la rispondenza ai requisiti dichiarati. Il presupposto perché il produttore possa rilasciare la dichiarazione di conformità, è rappresentato da:

  • realizzazione di prove iniziali;
  • avvio di un sistema di controllo del processo di produzione.

Le prove iniziali hanno lo scopo di caratterizzare e designare il prodotto in funzione della sua possibile destinazione d’uso. Al fine di garantire, in maniera costante nel tempo, la rispondenza degli aggregati ai requisiti previsti dalla norma, esse devono essere ripetute in caso di ogni:

  • nuova fonte di estrazione di aggregato;
  • variazione della natura delle materie prime;
  • variazione delle condizioni di lavorazione tale da far variare le proprietà dell’aggregato.

Il controllo del processo di produzione, indicato tecnicamente come CPF (Controllo di Produzione in Fabbrica), è descritto in 9 punti ai quali il produttore deve conformarsi per poter applicare la marcatura CE alla propria produzione:

Di seguito vengono approfonditi i punti che interessano, oltre che il produttore, gli eventuali laboratori subappaltati.

Punto 2: ogni produttore deve redigere e tenere aggiornato un manuale di controllo della produzione che definisca le procedure per soddisfare le esigenze dei 9 punti. I documenti che costituiscono il CPF sono, in genere:

  • il manuale di qualità;
  • il piano di controllo dei prodotti;
  • le procedure operative e di controllo;
  • le schede di istruzione;
  • i moduli di registrazione.

Se il fornitore decide di subappaltare una o più operazioni, dovrà definire le modalità di gestione del subappalto: definizione dell’operazione subappaltata, preventivo, buono d’ordine, modalità di ricezione, etc. In ogni caso il produttore conserva la responsabilità di tutte le prestazioni appaltate.

Punto 4: il produttore deve pianificare l’esecuzione delle prove rispettando le frequenze minime e i piani di controllo definiti dalla norma. Sia che realizzi direttamente le prove, o che le subappalti parzialmente o totalmente, il produttore deve conservare le registrazioni dei risultati e dare evidenza del controllo della loro conformità. Naturalmente il produttore è responsabile della corretta metodologia dei prelievi, delle prove e dei sistemi di controllo adottati. Il fornitore deve precisare per ciascuno dei suoi prelievi: il luogo, la data, il nome della persona che ha effettuato il prelievo, la denominazione del prodotto. La frequenza delle prove è comunque necessariamente definita in un piano di controllo; la norma prevede la possibilità di variare le frequenze specificate sotto riserva di giustificare tecnicamente queste modifiche. Le frequenze potranno sia essere aumentate nel caso siano riscontrate anomalie di produzione, che diminuite nel caso in cui si constati un elevato grado di costanza nella produzione.

Punto 6: per “non conformità” di un aggregato si intende uno scostamento rispetto ai valori caratteristici e prestazionali previsti dalla norma e/o dai valori dichiarati alla vendita e/o richiesti dal cliente. Quando un controllo o una prova, rivelano che un prodotto è non conforme occorre:

  • sottoporlo ad una diversa metodologia di produzione;
  • destinarlo ad un utilizzo per il quale risulti conforme;
  • rigettarlo ed identificarlo come non conforme.

Il produttore deve registrare tutti i casi di non conformità, ricercarne la causa e, se necessario, intraprendere un’azione correttiva.

I RISVOLTI OPERATIVI DELLA NORMA UNI EN 12620 AGGREGATI PER CALCESTRUZZO

Per l’applicazione in Italia della EN 12620 sono in corso di elaborazione due norme:

  • la UNI 8520-1 che definisce le caratteristiche che devono essere dichiarate e garantite dal produttore di aggregati;
  • la UNI 8520-2 che definisce i requisiti minimi necessari che l’aggregato deve possedere in funzione della destinazione finale del calcestruzzo;
Fig. 2 - UNI-EN 993-9 (VALUTAZIONE DEI FINI: PROVA
DEL BLU DI METILENE)

Gli aggregati destinati alla produzione di calcestruzzi possono provenire da giacimenti naturali e rocce frantumate (secondo la nuova norma sia i materiali tal quali, che quelli frantumati vengono designati come “naturali”), idonee scorie industriali, materiale di riciclo, da demolizione e artificiale ottenuto mediante specifiche lavorazioni.

Gli aggregati devono essere designati come segue:

a) provenienza (nome della cava o del punto di estrazione) e produttore. Se il materiale è stato ripreso in un deposito o lavorato meccanicamente, sia la fonte che il deposito devono essere dichiarati;

b) indicazioni sulla natura petrografia. Descrizione sintetica delle caratteristiche petrografiche (UNI EN 932-3);

c) dimensione granulometrica degli aggregati secondo la UNI EN 12620. Tutti gli aggregati devono essere designati in base alla loro dimensione inferiore (d) e superiore (D),con la seguente denominazione: aggregato d/D. I filler, aggregati prevalentemente passanti allo staccio 0.063, sono classificati in funzione dei trattenuti sugli stacci 2, 0.125, 0.063. Il produttore oltre a fornire la designazione d/D deve dichiarare la relativa categoria granulometrica G, definita in funzione della granulometrica dell’aggregato e della percentuale passante agli stacci D e d (UNI 12620 4.3).

L’aggregato può essere designato mediante una descrizione di questo tipo:

  • (granulometria) (categoria) (origine) (frantumazione) costituito da (petrografia) proveniente da (giacimento) ed eventualmente rimaneggiato in (deposito); esempi:
  • Aggregato 0/31.5 mm, GA 85 naturale non frantumato, costituito da ghiaie e sabbie fluviali con litologia mista prevalentemente calcarea e dolomitica proveniente dalla cava “Sabbione”.
  • Aggregato 0/2 mm, GF85 naturale frantumato, costituito da frammenti di rocce calcaree provenienti da dalla cava “Calcare” e di rocce plutoniche provenienti dalla cava “Plutone”.
  • Aggregato 4/10 GC85/20 GT15 mm naturale/riciclato frantumato, costituito da calcestruzzi strutturali demoliti e calcari selciferi provenienti dalla cava “Selci”.

Tutti gli aggregati devono essere designati in base alla loro dimensione inferiore (d) e superiore (D), le dimensioni dell’aggregato devono essere specificate da una coppia di stacci scelti dalla serie di base o dalla serie di base più la serie 1, oppure dalla serie di base più la serie 2. La designazione dell’aggregato secondo la UNI 12620, in base al diametro minimo e massimo di una frazione di aggregato differisce dal sistema precedentemente usato in Italia: la UNI 12620 richiede la presenza di granuli sopravaglio e sottovaglio rispetto alle dimensioni nominali; da questo scaturisce la seguente terminologia:


Queste definizioni non considerano semplicemente il diametro massimo e minimo dei vagli di selezione, ma richiedono anche un attento controllo delle cosiddette “code” cioè delle percentuali di prodotti trattenuti e passanti dai vagli ai due estremi e delle caratteristiche intermedie.

Quando si verifica la produzione almeno il 90% delle granulometrie, esaminando lotti diversi in un periodo massimo di 6 mesi, dovrà rientrare nei limiti specificati per le tolleranze rispetto alle granulometrie tipiche dichiarate dal fornitore.

Il contenuto dei fini, ovvero la percentuale passante allo staccio 0.063 mm, deve essere dichiarata dal fornitore.

Quei prodotti che pur provenendo da depositi alluvionali, sono il risultato sia di un processo di selezione, sia di frantumazione, devono essere considerati, al fine di valutare il contenuto di passante, come aggregati frantumati solamente se prevale la parte frantumata.

BIBLIOGRAFIA

  • Linee guida per la marcatura CE degli aggregati. A cura di: ATECAP e A.N.E.P.L.A. Ed. Edizioni Pei srl.
  • Raccolta di linee guida su calcestruzzo preconfezionato, calcestruzzo strutturale ad alta resistenza, calcestruzzo strutturale. A cura di: Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale. Progetto Ulisse, AITEC, ASSOBETON, ATECAP. Ed La Fiaccola srl.