INTONACO & AMIANTO

Andrea Borsì, Monica Borgato
ABstudioarchitettura - project@abstudioarchitettura.com


Attualmente si stima che in Italia ci siano oltre un miliardo e mezzo di metri quadrati di coperture in cemento-amianto; a questo si aggiungano tutti i manufatti che lo contengono in forma fioccata o in matrice cementizia.

La sua silenziosa presenza sul nostro territorio ha finito ormai per farcelo accettare con passiva rassegnazione, quasi che la sua notevole diffusione ne avesse annullato la pericolosità. Malgrado la legge ne vieti l’estrazione e l’immissione sul mercato da circa 15 anni, il problema amianto sembra ineluttabilmente lontano dalla soluzione poiché la sua diffusione sul territorio è ancora notevolmente elevata.

Con questo intervento non intendiamo dare gli ormai scontati consigli per lo smontaggio e smaltimento delle coperture in eternit, né tantomeno arricchire la già folta letteratura sulle note ripercussioni sulla salute o sui metodi di bonifica, argomenti già abbondantemente trattati ed esauriti da altri; il nostro scopo è quello di evidenziare un modo inedito in cui questo subdolo nemico è stato usato come ingrediente in materiali edili fino a qualche decennio fa; ci riferiamo all’impiego delle fibre nella preparazione degli intonaci ad utilizzo civile, in particolare come matrice della finitura superficiale che normalmente ricopre e protegge gli edifici che noi abitiamo.

L’inaspettato ritrovamento di consistenti quantità di amianto crisotilo sulle facciate di un condominio nel popoloso centro di Mestre (Ve) durante le normali operazioni di tinteggiatura a noi commissionate impone che questo sporadico ma significativo caso sia preso in considerazione come monito per tutti gli addetti ai lavori che inconsapevolmente potrebbero averlo già maneggiato in altre occasioni.



Fig. 1 - L’intonaco contenente amianto fotografato da circa un metro di distanza.


Infatti in passato il crisotilo, viste le sue notevoli caratteristiche di resistenza ed isolamento al calore, veniva usato in speciali intonaci antincendio o ad alto potere coibentante (in locali tecnici, fonderie, forni o attività produttive che necessitavano di tali caratteristiche), oppure in locali che richiedevano particolari prestazioni di resistenza igroscopica o anticondensa (soffitti di piscine, cucine industriali o stirerie, ecc.); appare però curioso che un normale intonaco civile di un palazzo per appartamenti, pur non avendo le necessità tecniche di cui sopra, sia stato arricchito da percentuali di fibra che in alcuni punti superava il 50%.

Inoltre le analisi hanno evidenziato la sua presenza inspiegabilmente solo su due facciate. Anche il trascurabile spessore di questo rivestimento escludeva ogni possibilità di utilizzo a scopo di coibentazione termo-acustica, notoriamente affidata a materiali estrusi o espansi, che normalmente si presentano sotto forma di materassini, piuttosto che di sottili pellicole corticali come nel caso in oggetto.

Resta da pensare che la presenza di consistenti quantità di fibre nell’impasto di finitura di questo intonaco fosse dovuta alla semplice immissione di inerte avanzato da chissà quale altra lavorazione, nel qual caso non avrebbe alcuno scopo preciso, oppure a particolari caratteristiche meccaniche o elastiche all’epoca attribuite all’asbesto; in questo caso si porrebbe un pesante dubbio da chiarire: Quanti altri edifici potrebbero presentare lo stesso problema in Italia?

E quanti sono già stati consapevolmente o inconsapevolmente “bonificati” da normali imprese edili, chiaramente non autorizzate al trattamento dell’amianto, con incalcolabili danni all’ambiente ed alla salute di tutti noi?



Fig. 2 - Un operatore ARPAV durante la fase di prelievo di campioni per analisi.



In tal senso lo S.P.I.S.A.L. territorialmente competente, che ha fornito tutto il suo appoggio durante questa singolare avventura, sta già affrontando l’argomento cercando altri edifici che possano presentare lo stesso problema. Inoltre, da quest’anno, il Comune di Venezia, nell’ambito dei contributi per la legge speciale, contempla anche le richieste per bonifiche amianto (Fig. 3).

Sta di fatto che la sospensione delle lavorazioni nel cantiere in oggetto, necessaria affinchè le autorità ambientali eseguissero accurati prelievi ed analisi, è perdurata per mesi, costringendo gli abitanti del palazzo in quarantena e ponendo tutti davanti ad un problema inizialmente mai sospettato; la bonifica, resa necessaria dalla friabilità dell’impasto che rendeva le fibre particolarmente volatili, ha comportato ovviamente un aumento di tempi e costi nemmeno immaginabili all’inizio dei lavori, che originariamente prevedevano solo la tinteggiatura dello stabile.

Comunque sia, il sospetto che questo singolare ritrovamento sia solo la punta dell’iceberg resta più che mai, considerando la disinformazione ed il disinteresse che spesso accompagna questi argomenti. La legge 257/92 (art. 12), il D.M. 6/9/94 (punto 4) ed il D.G.R.V. 5455/1996 (par. 2.1) che impongono ai gestori di immobili pubblici di commissionare ad imprese specializzate la compilazione del “censimento amianto”, ossia di un’analisi dell’edificio con rilascio di un documento di “assenza di amianto” o eventualmente di “avvenuta bonifica o confinamento”, sono rimasti pressochè disattesi.




Fig. 3 - Da poco il Comune di Venezia ha inserito nel programma di finanziamenti per la legge speciale anche le bonifiche amianto.



 

Questo preoccupante episodio, di cui si è interessata anche la stampa locale e nazionale (Fig. 4, 5 e 6), insegna che la propria personale esperienza e “l’occhio” non sono più sufficienti. Infatti, la presenza dell’amianto nell’intonaco non è valutabile ad occhio nudo, ma solo con l’ausilio di appositi campionamenti. Si noti infatti in Fig. 1 come ad una normale ispezione visiva l’intonaco contenente fibre di amianto sia assolutamente ed insospettabilmente simile ad un qualsiasi altro rivestimento corticale, e non presenta alcuna caratteristica cromatica, visiva o tattile particolare che possa smascherare il problema in modo indiscutibile; inoltre non giova sapere che tutti gli edifici privati sono tuttora destinati a sfuggire al controllo, in quanto non contemplati dalla legge in oggetto. Si impone quindi la necessità di consigliare ad impresari e professionisti di non sottovalutare il rischio e di valutare con cautela ogni materiale da lavorare o demolire ed esigendo sempre valide rassicurazioni da parte della committenza, anche privata. Non sono rari i casi, infatti, in cui la committenza si ritrova assolutamente impreparata e si scopre a convivere in assoluta buonafede da decenni con l’amianto senza esserne nemmeno consapevole, né tantomeno rari sono i casi in cui la committenza, consapevole della presenza dell’asbesto, ma anche degli alti costi per lo smaltimento, induce imprese e professionisti ad effettuare improbabili bonifiche “fai–da–te”, mettendo seriamente in pericolo salute degli addetti, ambiente e, non ultima, la fedina penale di tutti i soggetti coinvolti.




Fig. 4 - Anche la stampa locale e nazionale si è interessata allo strano caso.


Fig. 5 - L’odissea di tutti i condomini è durata parecchi mesi.


Fig. 6 - Non si sa con precisione che estensione possa avere il fenomeno.

Il nostro personale impegno è quello di raccomandare a tutti i colleghi la massima attenzione all’atto del conferimento dell’incarico affinchè il committente sia consapevole delle responsabilità a cui va incontro e, nel caso di edificio di carattere pubblico, abbia ottemperato all’obbligo di legge di cui sopra. Nel dubbio, pur senza inutili allarmismi, consigliamo di insistere affinchè siano commissionati dei prelievi ad imprese abilitate, al fine di studiare serenamente uno schema di intervento che risolva il problema senza spese eccessive; a tal proposito ricordiamo che non sempre la soluzione consiste nella costosa eliminazione a totale smaltimento; a volte ci sono anche possibilità di trattamento e/o confinamento del materiale che lo rendono praticamente innoquo, a patto di monitorarlo poi con particolari cadenze definite dagli enti preposti (ULSS, ARPAV, ecc.).

Nel caso dell’intonaco in questione, ad esempio, la friabilità dell’impasto esigeva senz’altro un intervento rapido e risolutivo, in quanto l’intonaco, per sua natura di superficie “di sacrificio” non può di sicuro durare in eterno senza sgretolarsi e rilasciare le famigerate fibre. Tuttavia, nel caso in oggetto, la bonifica integrale non è stata imposta dalle autorità, bensì scelta consapevolmente dal condominio stesso, come alternativa al confinamento (cappotto esterno), che avrebbe “ricoperto” il pericoloso intonaco rendendolo innocuo. Come si vede, quindi, il problema può anche essere risolto tenendo sotto controllo i costi, ma solo a patto di affrontarlo a priori con serenità e competenza.

Pubblichiamo la casella E-mail del nostro studio invitando chiunque desideri ricevere maggiori dettagli a contattarci; come si vede malgrado sull’argomento si sia detto e scritto molto, purtroppo c’è ancora molto da scoprire.

Arch. Andrea Borzì e Arch. Monica Borgato
Project@abstudioarchitettura.com